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Minorenni: nel caso di incidente possono delegare una figura competente per il risarcimento.

È valida la diffida inviata dall’avvocato o organo di competenza stragiudiziale all’assicurazione a seguito del mandato ricevuto dal minorenne ferito a seguito di un incidente stradale.

Se in seguito ad un incidente stradale un minore ha riportato ferite è lecito che dovrà richiedere il risarcimento del danno all’assicurazione.

Quest’ultimo non ha bisogno di essere autorizzato dai genitori nella nomina di un avvocato o consulente stragiudiziale, ma può delegare il mandato ad una figura competente da lui stessa scelta anche se minore.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente ordinanza [Cass. ord. n. 24077/17 del 13.10.2017].

In altri termini, secondo la Corte, in caso di incidente stradale, il minore può delegare una figura competente per il risarcimento.

È valida la messa in mora per il risarcimento del danno avanzata dall’avvocato o consulente stragiudiziale all’assicurazione in forza del mandato conferito dal minorenne. Anche se questi non ha ancora compiuto 18 anni, infatti, ha la capacità di compiere atti giuridici in senso stretto purché non gli provochino pregiudizio.

Secondo la sentenza in commento, «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore [Ex art. 22, l. n. 990/69] integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale».
Al minore di età sono preclusi tutti quegli atti che comportino la perdita di un diritto o l’assunzione di un obbligo. Atteso che dalla richiesta di risarcimento non derivano per il minore effetti sfavorevoli, essendo rivolta all’acquisto e alla salvaguardia del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità civile automobilistica, questi certamente sarà senza dubbio capace di conferire mandato a un avvocato. Il minore è capace di porre in essere atti giuridici in senso stretto e quindi atti che costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati dalla legge, per il relativo compimento non essendo richiesta la capacità di agire.

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