Nessun Risarcimento. Il danneggiato ha offerto un biscotto al cane.
Il Tribunale si è pronunciato su un caso riguardante la richiesta di risarcimento di un uomo verso il proprietario di un cane che, urtandolo, lo faceva cadere e gli procurava la frattura di una gamba.
Il danneggiato aveva chiamato a sè il cane per offrirgli dei biscotti. Tale circostanza, secondo il Tribunale, ha contribuito a provocare una reazione di eccessiva esuberanza del cane, manifestatasi “nella corsa verso l’oggetto del desiderio, al fine di recuperarlo ed esprimere la propria gratitudine, che ha causato l’urto”. La manifestazione di affetto del cane, secondo il giudice, può avvenire anche in maniera sproporzionata e imprevedibile.
Pertanto il pregiudizio viene addebitato esclusivamente al danneggiato in quanto “egli stesso ha dato avvio al processo eziologico dal quale è derivato il sinistro” ritenendo che la responsabilità del proprietario del cane ex art. 2052 c.c. non può estendersi fino a corprire anche gli atti volontari posti in essere dal danneggiato.
Di seguito la sentenza:
Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza del 5 giugno 2017, n. 6345