Le responsabilità del gestore dell’autostrada
La cassazione conferma l’indirizzo già espresso più volte secondo il quale il gestore dell’autostrada è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i fatti che accadono agli utenti, poiché in capo ad esso è riconoscibile il potere di custodia della cosa, che si estende anche alle sue pertinenze.
Nel caso in cui un animale selvatico salti la rete di recinzione ed essa rimanga pertanto integra, il custode è comunque responsabile in quanto risulta evidente che la protezione approntata si è rivelata insufficiente ad evitare il pericolo.
Così i Giudici del Palazzaccio: “In funzione dell’interruzione del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all’integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall’incidente, sia perchè tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perchè essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell’inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa.”
Di seguito la sentenza:
Roma, Camera di Consiglio, della Sez. III Civile, Sentenza del 22 marzo 2017